Lavoratori dello spettacolo, arriva l’indennità di discontinuità
Nel decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali arrivato ieri 28 agosto 2023 sul tavolo del Consiglio dei Ministri, c’è anche un provvedimento relativo al welfare per i lavoratori dello spettacolo dal vivo.
Ci sono novità in arrivo per i lavoratori dello spettacolo nei provvedimenti approdati al consiglio dei ministri di ieri, 28 agosto, a Palazzo Chigi. Il governo ha dato il via libera a un provvedimento sull’indennità di discontinuità, che sia riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione della categoria e pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera media.
Lo prevede la bozza del decreto legislativo sul riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, uno dei provvedimenti al vaglio del consiglio dei ministri. Il provvedimento potrebbe interessare una platea di beneficiari di circa 20.600 lavoratori.
L’indennità sarà riconosciuta ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e ai lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità. L’indennità sarà corrisposta ai cittadini Ue residenti in Italia da almeno un anno con un reddito Irpef nell’anno precedente non superiore a 25mila euro e che abbiano maturato in tale periodo, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
La misura al vaglio dell’esecutivo ha l’obiettivo – si legge nella bozza del provvedimento, consultata dalla redazione di Theatron 2.0 – di «sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo».
L’indennità di discontinuità verrebbe riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2024. La somma verrebbe corrisposta «in un’unica soluzione» e non è cumulabile, nell’anno di competenza, con le altre indennità di maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria.
> Per maggiori informazioni scarica lo schema-bozza del d.lgs. indennità discontinuità
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