DOCUMENTI: Il Decreto Palchi (Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014)

DOCUMENTI: Il Decreto Palchi (Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014)

La classificazione delle attività commerciali definisce al codice ATECO numero 90.0, il settore dello spettacolo come “Attività creative, artistiche e di intrattenimento”. È utile sottolineare che i rischi a cui sono esposti gli operatori del settore derivano da fattori di pericolo riconducibili a rischi intrinsechi nelle attività specifiche definite dai codici ATECO, le attività di supporto, ad esempio, avranno tipologie di rischio diverse rispetto a quelle potenziali nell’attività di gestione delle strutture o nelle rappresentazioni artistiche vere e proprie. Queste ultime inoltre possono essere a loro volta suddivise in spettacoli musicali, spettacoli cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche; ognuna delle quali con caratteristiche, e quindi rischi differenti anche se, in alcuni casi, sovrapponibili.

Il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 –  detto anche Decreto Palchi – prevede che le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico per la Sicurezza) sui cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee (come gli allestimenti teatrali).

Il decreto regola in due Capi
•le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I DIM 22 luglio 2014)
•le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche(Capo II DIM 22 luglio 2014).

In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni (di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

L’articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo(musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo la possibile compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro (etc, si veda art. 2 co 1 del DM 22 luglio 2014) e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.
L’Articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l’Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.

> LEGGI IL DECRETO PALCHI

Il Ministero del Lavoro nel 2014 cha pubblicato la Circolare n. 35 introducendo le Istruzioni operative tecnico – organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche a seguito del Decreto interministeriale 22 luglio 2014. Dal documento si evince quando, come e dove deve essere applicata la normativa sulla sicurezza sul lavoro introdotta dal Decreto Palchi

> LEGGI LA CIRCOLARE N.35 2014