
DOCUMENTI: Il Decreto Palchi (Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014)
La classificazione delle attività commerciali definisce al codice ATECO numero 90.0, il settore dello spettacolo come “Attività creative, artistiche e di intrattenimento”. È utile sottolineare che i rischi a cui sono esposti gli operatori del settore derivano da fattori di pericolo riconducibili a rischi intrinsechi nelle attività specifiche definite dai codici ATECO, le attività di supporto, ad esempio, avranno tipologie di rischio diverse rispetto a quelle potenziali nell’attività di gestione delle strutture o nelle rappresentazioni artistiche vere e proprie. Queste ultime inoltre possono essere a loro volta suddivise in spettacoli musicali, spettacoli cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche; ognuna delle quali con caratteristiche, e quindi rischi differenti anche se, in alcuni casi, sovrapponibili.
Il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 – detto anche Decreto Palchi – prevede che le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico per la Sicurezza) sui cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee (come gli allestimenti teatrali).
Il decreto regola in due Capi
•le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I DIM 22 luglio 2014)
•le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche(Capo II DIM 22 luglio 2014).
In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni (di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
L’articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo(musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo la possibile compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro (etc, si veda art. 2 co 1 del DM 22 luglio 2014) e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.
L’Articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l’Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.
Il Ministero del Lavoro nel 2014 cha pubblicato la Circolare n. 35 introducendo le Istruzioni operative tecnico – organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche a seguito del Decreto interministeriale 22 luglio 2014. Dal documento si evince quando, come e dove deve essere applicata la normativa sulla sicurezza sul lavoro introdotta dal Decreto Palchi
> LEGGI LA CIRCOLARE N.35 2014

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