DOCUMENTI: Autorizzazione di agibilità e Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo

DOCUMENTI: Autorizzazione di agibilità e Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo

Ai sensi dell’articolo 88 del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, per attività di trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, per i quali il controllo della pubblica amministrazione è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità.
Sono trattenimenti le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park.
Sono spettacoli le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.

Per la realizzazione di trattenimenti o spettacoli servono quasi sempre strutture ed attrezzature di vario genere che possono essere fisse, come nel caso dei teatri o dei cinema, oppure mobili, come nel caso di spettacoli in luoghi usati estemporaneamente (si pensi a tendoni, impianti elettrici e di amplificazione, pedane, palchi e così via). Tutte le strutture ed attrezzature, fisse o mobili, devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l’incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo, ma anche di chi vi assiste o partecipa.

La struttura destinata ad accogliere pubblici spettacoli (Teatro, auditorium, sala da concerto), prima di essere aperta al pubblico deve ottenere, dal competente Ufficio comunale, la licenza (o autorizzazione di agibilità), subordinata al parere e alla verifica da parte della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, comunale o provinciale, (ai sensi del’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza) e il Certificato di Prevenzione Incendi da Parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ai sensi del D.P.R. n. 37 del 1998).

> LEGGI IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (ARTICOLO 80)

L’art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.  

Ma cos’è la Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo? E’ una commissione tecnica che verifica che il pubblico possa assistere agli spettacoli e/o partecipare agli intrattenimenti in condizioni di sicurezza.

Essa svolge i seguenti compiti:
• esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o sui progetti di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
• verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
• accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
• controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Con il D.P.R. 311 del 2001 sono state ridisegnate le competenze delle Commissioni di Vigilanza. L’art. 4 del D.P.R. 311 del 2001 ha previsto l’istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per la concessione dell’agibilità di cui all’articolo 80 T.U.L.P.S., attribuendo a essa la competenza prima spettante alla Commissione Provinciale su alcuni locali e impianti, e precisamente, fra gli altri, sui locali cinematografici o teatrali con capienza inferiore o pari a 1300 spettatori e sugli altri locali con capienza inferiore o pari a 5000 spettatori. Dunque la Commissione Provinciale opera solo se non sono costituite le Commissioni Comunali o Intercomunali, preposte a esaminare e a deliberare sui progetti che prevedano insediamenti sul proprio territorio.

> LEGGI IL D.P.R. 311 DEL 2001

Espletati i passaggi necessari alla realizzazione delle struttura e acquisito il parere di agibilità da parte della Commissione competente e il Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il teatro può essere aperto al pubblico.

Una novità interessante per i locali che organizzano saltuariamente attività di spettacolo è introdotta dal Decreto Valore Cultura (D.Lgs. n.91 del 2013). La legge di conversione del decreto prevede, fra l’altro, che il rilascio della licenza per spettacoli e trattenimenti tenuti in luoghi pubblici venga sostituito dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) quando sussistano le seguenti condizioni: all’evento partecipino fino ad un massimo di 20 persone; l’evento si svolga e abbia fine entro le 24 ore del giorno di inizio.

 

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