DOCUMENTI : L'(ex) ENPALS. L’esenzione contributiva e la Circolare n. 2 del 30/1/2008

Set 3, 2017

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo è stato soppresso con il D.lgs. 6/12/2011 n. 201, convertito con la legge n. 214/2011 e le sue funzioni sono state attribuite all’INPS, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. La sua soppressione nulla ha mutato sino ad oggi per i pensionati, i lavoratori e le imprese del settore, i quali ora si rivolgono all’INPS – gestione ex ENPALS.

Il principio essenziale su cui si fonda la tutela rafforzata prevista dall’ENPALS per i lavoratori artistici e tecnici del palcoscenico è l’obbligo assicurativo soggettivo, indipendente dalla forma di lavoro e dal committente\datore di lavoro: un attore, un regista, un elettricista ecc. devono essere assicurati presso l’ENPALS dal soggetto che li impiega.

La disposizione di legge – art.1 comma 188, legge n. 296/2006 e successive modificazioni – ha previsto alcune condizioni di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.  Viene stabilito che l’esenzione fino al tetto massimo di 5000,00 euro annui per giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25, pensionati oltre i 65 e persone già assicurate a fini pensionistici per altra attività lavorativa.

Rimandiamo alla lettura della Circolare ENPALS n. 2 del 30/1/2008 che precisa tutte le condizioni indispensabili di questa opportunità di esenzione, che sottrae numerose attività e iniziative dilettantistiche dalle imposizioni dell’ENPALS:

LEGGI LA CIRCOLARE n. 2 del 30/1/2008

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