DOCUMENTI: Circolare ENPALS n. 1 del 15/1/2004

Mar 27, 2017

I lavoratori del palcoscenico hanno diritto all’assicurazione pensionistica obbligatoria indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro. Il compenso di registi, scenografi, costumisti, attori e simili può remunerare al contempo la loro prestazione lavorativa e la cessione del diritto d’autore, d’immagine e di replica; la Circolare ENPALS n. 1 del 15/1/2004 stabilisce che la parte di compenso riconducibile a questi ultimi – e dunque non soggetta al versamento obbligatorio dei contributi previdenziali – non può superare il limite del 40% del compenso totale.

LEGGI LA CIRCOLARE ENPALS n. 1 del 15/1/2004

 

Quadro Normativo:

In base agli artt. 2575 e segg., Libro V, Titolo IX, c.c. , l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in qualsiasi forma e modo, nell’ambito dei limiti e degli scopi prescritti dalla normativa vigente.
Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è rappresentato dalla creazione dell’opera ed assicura all’autore sia un diritto morale inalienabile e trasmissibile solo al momento della morte sia un diritto patrimoniale disponibile, dal momento che il diritto di utilizzazione dell’opera è trasferibile. Il trasferimento per atto tra vivi del diritto d ’autore deve essere provato per iscritto. L’esercizio del diritto d’autore e la sua durata sono regolamentati dalle leggi speciali (L. 22.4.1941, n. 633).
Ai sensi dell’ art. 1, L. 633/1941, sono oggetto della tutela del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo di natura letteraria, musicale, artistica, teatrale e cinematografica, qualunque siano la forma e le modalità di manifestazione adottate.

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